1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:
«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito ai funzionari, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli agenti di polizia locale e agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento.
È escluso, per i sottufficiali e per gli agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
I funzionari, gli ufficiali, i sottufficiali e gli enti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento.
I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi
b) alla rubrica, le parole: «della polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale».